ASSICURAZIONE RCA OBBLIGATORIA

L’assicurazione della Responsabilità Civile Auto RCA, è resa obbligatoria dalla Legge n.990 del 24 dicembre 1969, modificata negli anni attraverso numerose riforme ed, oggi, è regolata dal Nuovo Codice delle Assicurazione (D.lgs. 7/9/2005 n.209).

 

L'assicurazione obbligatoria copre i danni involontariamente provocati a TERZI, persone e/o cose prodotti dalla circolazione del veicolo su area pubblica o ad essa equiparata; l’assicurazione copre il veicolo anche quando è in sosta. I danni sono indennizzati entro il massimale assicurato che non può essere inferiore a quello stabilito per legge ovvero € 5.000.0000,00 per i danni a persona e € 1.000.000,00 per danni a cose. Le imprese assicuratrici offrono le polizze anche con massimali superiori con piccolo aumento di premio. Il massimale, quindi, è una scelta molto importante da parte dell’assicurato e rappresenta il massimo esborso da parte della impresa assicuratrice in caso di sinistro. Qualora un sinistro provocato determini un risarcimento superiore al massimale di polizza il guidatore e, se diversi, anche il proprietario del veicolo ed il contraente della polizza, sono chiamati a risarcire il maggiore importo dovuto.
Il massimale minimo previsto in Italia è fra i più bassi in Europa e auguriamo che velocemente possa adeguarsi agli standard europei con migliore tutela del consumatore e, speriamo senza ulteriori aumenti.

 

Poiché l’assicurazione RCA è obbligatoria, il codice delle Assicurazioni obbliga le imprese assicuratrici ad accettare qualsiasi richiesta di contratto ed assumerlo sulla base delle condizioni e delle tariffe pubblicate; pertanto, l’eventuale rifiuto deve essere debitamente segnalato all’IVASS (Istituto di Vigilanza delle assicurazioni) dal consumatore.

 

L’assicurazione obbligatoria RCA, quindi, tutela l’assicurato per i danni provocati a TERZI e, sulla base di quanto disciplinato dal Codice delle Assicurazioni (art.129) a cui le condizioni di polizza si riferiscono, sono esclusi dal novero di TERZI e, quindi, dalla copertura assicurativa:

  1. il conducente dell’autovettura assicurata che ha provocato il sinistro per danni fisici subiti ed alle sue cose;

Limitatamente ai danni alle cose non risultano assicurati poiché non considerati terzi:

  1. il proprietario del veicolo assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di veicolo concesso il leasing;
  2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto indicato al punto 1), nonché gli affiliati, gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i soggetti di cui ai punti 1) e 2) quando convivano con essi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede al loro mantenimento;
  3. i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti indicati al punto 3), naturalmente nel caso in cui l’assicurato sia persona giuridica.

 

ATTENZIONE:

Le imprese assicuratrici nelle polizze richiamano solo il riferimento legislativo mentre nel fascicolo informativo riportano alcune norme del Codice delle Assicurazione come quella sopra riportata. Leggete, quindi, anche il fascicolo informativo.

  

I contratti di assicurazione RCA sono principalmente stipulati attraverso due forme tariffarie: la formula BONUS MALUS, il cui premio varia annualmente in funzione anche del verificarsi o meno di sinistri, e la formula CON FRANCHIGIA il cui premio tiene conto della partecipazione dell’assicurato al pagamento del danno attraverso l’importo della franchigia previsto contrattualmente.
Sono anche possibili forme miste BONUS MALUS con FRANCHIGIA ed a TARIFFA FISSA, quest’ultima abitualmente utilizzata per l’assicurazione dei mezzi pesanti.

 

La durata del contratto RCA è annuale, può anche essere in alcuni casi temporanea e quindi, inferiore all’anno. Il premio annuo relativo al contratto può anche essere frazionato in rate semestrali e quadrimestrali con relativo incremento di premio.

 

Per effetto della legge 221 del 17 dicembre 2012 i contratti RCA non si rinnovano più automaticamente, quindi ad ogni scadenza annuale l’assicurato può decidere, in base alle proprie convenienze, se passare ad altro assicuratore o rimanere con lo stesso. In ogni caso l’assicurazione rimane, comunque, valida per un periodo di 15 giorni dalla scadenza contrattuale.

 

GARANZIE ACCESSORIE
Le imprese assicuratrici nell’ambito della polizza RCA, oltre alla Responsabilità Civile Terzi obbligatoria, offrono garanzie aggiuntive facoltative che ampliano l’assicurazione a favore del veicolo e del suo proprietario.

 

Queste garanzie aggiuntive si possono suddividere in:

  1. aggiuntive e complementari alla Responsabilità Civile Terzi, come:
    - danni a terzi da incendio del veicolo;
    - danni a terzi provocati dalle persone trasportate
    - esclusione di rivalsa nei confronti dell’assicurato per evento causato da minori,
  2. danni al veicolo, fra le quali possiamo indicare:
    - incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante nel serbatoio;
    - furto totale o parziale, rapina;
    - atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici;
    - rottura cristalli;
    - kasko: danni al proprio veicolo in caso di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento anche quando si è responsabili del sinistro;
    - kasko limitata: danni al proprio veicolo in caso di collisione accidentale con veicolo di terzi identificato, anche quando si è  responsabili del sinistro;
  3. assistenza, fra le quali possiamo indicare:
    - soccorso stradale in Italia ed all’estero;
    - rimpatrio del veicolo;
    - rientro o prosecuzione del viaggio;
    - viaggio di un familiare in caso di ricovero all’estero a seguito di incidente;
    - auto in sostituzione;
    - autista sostitutivo;
    - anticipo spese riparazione del veicolo all’estero e/o invio di pezzi di ricambio;
  4. infortuni del conducente:
    - morte o invalidità permanente subiti durante la circolazione del veicolo o in conseguenza di azioni compiute a seguito di guasto per riprendere la marcia;
  5. tutela legale:
    - spese legali occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale.

Sono tutte garanzie importanti per una migliore tutela, ma quelle più comunemente acquistate dal consumatore sono l’assicurazione incendio e furto.
Queste garanzie consentono all’assicurato in caso di incendio o furto il rimborso del valore del veicolo al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti nel contratto.
Il valore che dobbiamo assicurare al momento della stipula della polizza è il VALORE A NUOVO cioè valore di fattura per il veicolo nuovo ed il VALORE COMMERCIALE se usato. Per valore commerciale si intende il valore compresa l’IVA (se fiscalmente non scaricabile) comprensivo di eventuali optional determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione del veicolo. Comunemente si fa riferimento ai valori indicati nelle pubblicazioni specializzate quali Quattroruote, Eurotax o simili.
In caso di sinistro l’impresa assicuratrice rimborserà:

  1. in caso di assicurazione a VALORE COMMERCIALE: il valore del veicolo al momento del sinistro per il danno totale e per i danni parziali il valore della riparazione ridotto del degrado d’uso;
  2. in caso di assicurazione a VALORE A NUOVO: per danno totale il valore di listino del veicolo se il danno avviene entro un periodo limitato indicato in polizza (circa sei mesi dalla prima immatricolazione) e successivamente il valore commerciale al momento del sinistro; per i danni parziali il valore di riparazione senza applicazione del degrado d’uso.

In tutti i casi, se previsto nelle condizioni di assicurazione, il danno sarà decurtato dello scoperto e/o della franchigia. Lo scoperto è una percentuale sul danno indennizzabile mentre la franchigia è un importo fisso.

 

Con alcuni esempi cerchiamo di spiegare come operano nella pratica:

  1. la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 10% ed il danno accertato è di € 5.000,00: l’importo liquidato sarà € 4.500,00;
  2. la polizza prevede l’applicazione della franchigia di € 250,00 ed il danno accertato è di € 5.000,00: l’importo liquidato sarà € 4.750,00;
  3. la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 300 (franchigia) ed il danno accertato è di € 10.000,00: l’importo liquidato sarà € 9.000,00 (perché l’importo dello scoperto è superiore della franchigia);
  4. la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 5% con il minimo di € 500,00(franchigia) ed il danno è di € 800,00: l’importo liquidato sarà € 300 (perché l’importo dello scoperto è inferiore della franchigia);

 

LIMITAZIONI PER NEOPATENTATI

La riforma del  Codice della Strada ha introdotto nuove norme per il rilascio della patente di guida con particolare riguardo alla guida di ciclomotori, quadricicli, motocicli ed autoveicoli. Di fatto, per la guida di autovetture per le quali è necessaria la patente B si evidenziano limitazioni di guida per i NEOPATENTATI. Per NEOPATENTATI si intendono i titolari di patente B da meno di 3 anni dalla data del rilascio.

 

ATTENZIONE:
Le limitazione per i neopatentati con la patente italiana di categoria B sono: 
  1. nel primo anno di abilitazione dal conseguimento non possono guidare un’autovettura con potenza superiore a 55 KW;
  2. nei tre anni dall’abilitazione non è consentito guidare oltre i 100 Km/h sulle autostrade e oltre i 90 Km/h sulle extraurbane principali

Tra i neopatentati sono inclusi tutti coloro che hanno conseguito una nuova abilitazione successiva alla revoca della precedente patente per aver commesso violazioni del codice di varia gravità.

 

Conseguentemente in caso di sinistro, qualora non siano state rispettate le norme limitative di cui sopra il proprietario/conducente dovrà risarcire personalmente i danni provocati. Qualora le condizioni di polizza lo prevedano l’impresa assicuratrice pagherà i danni e chiederà la restituzione di quanto pagato all’assicurato (rivalsa).

 

RISARCIMENTO DIRETTO

Il risarcimento diretto prevede che possiamo rivolgerci al nostro assicuratore per ottenere ristoro dei danni subiti.

 

Tale procedura è consentita solamente nei seguenti casi:

  1. incidente con solo due veicoli identificati ed immatricolati in Italia,
  2. incidente con ciclomotore targato con le disposizioni in essere dal 03 febbraio 2012;
  3. danni fisici permanenti subiti dal conducente che con lesioni non gravi, di invalidità non superiore al 9%; sono sempre compresi i danni fisici anche gravi alle altre persone coinvolte.

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata alla propria assicurazione in vario modo: a mano, a mezzo raccomandata A.R., fax, on line se consentito dall’impresa assicuratrice.

 

La procedura prevede che il proprio assicuratore ha obbligo di formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni a cose e/o al veicolo e 90 giorni per danni fisici. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 se è stato firmato il modulo di constatazione amichevole C.A.I.


In caso di accettazione, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni.

In caso di violazione dei termini potete rivolgervi alle Associazioni Consumatori anche al fine di segnalare la violazione all’IVASS.

 

Nei casi diversi da quelli sopra indicati il danneggiato dovrà effettuare richiesta danni all’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro.

 

In caso di sinistro con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta alla impresa assicuratrice designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap (www.consap.it). Nel caso di sinistro con veicoli esteri all'Ufficio Centrale Italiano (www.ucimi.it).

 

Prima di provare il nostro questionario, leggi anche il PDF informativo

 

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